Decreto legislativo 297/1994
Art. 46 — Collegio degi docenti di scuola materna
Art. 46. Collegio degi docenti di scuola materna 1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate. 2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre: a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco; c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277; d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
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