Decreto legislativo 297/1994
Art. 451 — Organi competenti a disporre congedi e aspettative
Art. 451. Organi competenti a disporre congedi e aspettative 1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
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