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Decreto legislativo 297/1994

Art. 443 — Dotazioni organiche dei posti di sostegno

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/443parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno 1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole. Nota all'art. 443: - La legge n. 104/1992 detta norme per la tutela dei diritti della persona handicappata e per la sua piena integrazione nella famiglia, nella sciuola, nel lavoro e nella societa'; il suo art. 42, comma 6, lettera h), stabilisce uno stanziamento di 19 miliardi per il 1992 e di 38 miliardi per il 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie superiori.

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