Decreto legislativo 297/1994
Art. 443 — Dotazioni organiche dei posti di sostegno
Art. 443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno 1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole. Nota all'art. 443: - La legge n. 104/1992 detta norme per la tutela dei diritti della persona handicappata e per la sua piena integrazione nella famiglia, nella sciuola, nel lavoro e nella societa'; il suo art. 42, comma 6, lettera h), stabilisce uno stanziamento di 19 miliardi per il 1992 e di 38 miliardi per il 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie superiori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 443.
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