Decreto legislativo 297/1994
Art. 423 — Graduatorie
Art. 423. Graduatorie 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente. 2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. 3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Nota all'art. 423: - Per l'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 417.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), ha disposto (con l'art. 58, comma 2, lettera 0a)) la modifica dell'art. 423, com…
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativo
Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 423, commi 1 e 2.
Sostituisce · 1
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