Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 423
Decreto legislativo 297/1994

Art. 423 — Graduatorie

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/423parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 423. Graduatorie 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente. 2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. 3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Nota all'art. 423: - Per l'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 417.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2
Modifica · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 422 Art. 424 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.