Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 416
Decreto legislativo 297/1994

Art. 416 — Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/416parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 416. Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo: a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415; b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 415 Art. 417 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.