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Decreto legislativo 297/1994

Art. 407 — Concorsi

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/407parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 407. Concorsi 1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni. 2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale. 3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

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