Decreto legislativo 297/1994
Art. 394 — Scambi culturali
Art. 394. Scambi culturali 1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunita' Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.