Decreto legislativo 297/1994
Art. 388 — Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
Art. 388. Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino 1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste. Nota all'art. 388: - La legge n. 760/1984 reca (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983).
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