Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 38
Decreto legislativo 297/1994

Art. 38 — Decadenza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/38parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 38. Decadenza 1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'articolo 35.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.