Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 373
Decreto legislativo 297/1994

Art. 373 — Denominazione delle scuole di danza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/373parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 373. Denominazione delle scuole di danza 1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, puo' assumere o conservare la denominazione di Accademia.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 372 Art. 374 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.