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Decreto legislativo 297/1994

Art. 371 — Procedimento per il pareggiamento

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Art. 371. Procedimento per il pareggiamento 1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti. 2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente.

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