Decreto legislativo 297/1994
Art. 350 — Autorizzazione per le scuole private
Art. 350. Autorizzazione per le scuole private 1. L'autorizzazione e' rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo. 2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.
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