Decreto legislativo 297/1994
Art. 346 — Obblighi didattici delle scuole parificate
Art. 346. Obblighi didattici delle scuole parificate 1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.
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