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Decreto legislativo 297/1994

Art. 341 — Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

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Art. 341. Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti 1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

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