Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 321
Decreto legislativo 297/1994

Art. 321 — Programmazione educativa nella scuola media

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/321parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 321. Programmazione educativa nella scuola media 1. Nell'ambito delle attivita' rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno. 2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 320 Art. 322 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.