Decreto legislativo 297/1994
Art. 308 — Ruoli organici e cattedre
Art. 308. Ruoli organici e cattedre 1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore. 2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato. 3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
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