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Decreto legislativo 297/1994

Art. 293 — Conferenza dei presidenti

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Art. 293. Conferenza dei presidenti 1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. 2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. 3. La conferenza e' presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. 4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti.

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