Decreto legislativo 297/1994
Art. 288 — Articolazione interna degli istituti regionali
Art. 288. Articolazione interna degli istituti regionali 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.
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