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Decreto legislativo 297/1994

Art. 279 — Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/279parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 279. Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali 1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

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