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Decreto legislativo 297/1994

Art. 277 — Sperimentazione metodologico-didattica

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/277parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 277. Sperimentazione metodologico-didattica 1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. 2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze. 3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza. 4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. 5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

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