Decreto legislativo 297/1994
Art. 257 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 257. Attribuzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo; b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione con propri provvedimenti; c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
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