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Decreto legislativo 297/1994

Art. 225 — Corsi e finalita' dell'Accademia

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/225parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 225. Corsi e finalita' dell'Accademia 1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni. 2. Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni. 3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.

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