Decreto legislativo 297/1994
Art. 215 — Scuole operaie e scuole libere del nudo
Art. 215. Scuole operaie e scuole libere del nudo 1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo. 2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.
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