Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 209
Decreto legislativo 297/1994

Art. 209 — Insegnamento delle materie artistiche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/209parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 209. Insegnamento delle materie artistiche 1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e' impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 208 Art. 210 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.