Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 164
Decreto legislativo 297/1994

Art. 164 — Formazione delle classi

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/164parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 164. Formazione delle classi 1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti. 2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 163 Art. 165 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.