Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 160
Decreto legislativo 297/1994

Art. 160 — Contributi dello Stato

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/160parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 160. Contributi dello Stato 1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 159 Art. 161 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.