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Decreto legislativo 297/1994

Art. 154 — Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/154parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 154. Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare. 2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero. 3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

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