Decreto legislativo 297/1994
Art. 145 — Ammissione alle classi successive alla prima
Art. 145. Ammissione alle classi successive alla prima 1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformita' al disposto del precedente articolo 144. 2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. 3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
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