Decreto legislativo 297/1994
Art. 118 — Finalita'
Art. 118. Finalita' 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
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