Decreto legislativo 297/1994
Art. 116 — Alunni extracomunitari
Art. 116. Alunni extracomunitari 1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine. 2. Possono altresi' essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 286/07 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norautoritativoha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera g)) l'abrogazione dell'art. 116.
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