Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 109
Decreto legislativo 297/1994

Art. 109 — Istruzione obbligatoria

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/109parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 109. Istruzione obbligatoria 1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita. 2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 108 Art. 110 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.