Decreto legislativo 507/1993
Art. 46 — Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
Art. 46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. 2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.
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- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51), nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 4…
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