Decreto legislativo 507/1993
Art. 4 — Categoria delle localita'
Art. 4. Categoria delle localita' 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. 2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla meta' di quella complessiva. Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada): "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.".
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