Decreto legislativo 507/1993
Art. 27 — Durata della concessione
Art. 27. Durata della concessione 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51), nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 4…
Abroga · 1
- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 53, comma 4) l'abrogazione dell'art. 27.
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