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Decreto legislativo 507/1993

Art. 27 — Durata della concessione

ELI /it/decreto-legislativo/1993/11/15/507/art/27parte di Decreto legislativo 507/1993
Art. 27. Durata della concessione 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

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