Decreto legislativo 507/1993
Art. 16 — Riduzioni dell'imposta
Art. 16. Riduzioni dell'imposta 1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
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- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51), nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 4…
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