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Decreto legislativo 507/1993

Art. 16 — Riduzioni dell'imposta

ELI /it/decreto-legislativo/1993/11/15/507/art/16parte di Decreto legislativo 507/1993
Art. 16. Riduzioni dell'imposta 1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

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