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Decreto legislativo 385/1993

Art. 90 — Liquidazione dell'attivo

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/90parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 90. Liquidazione dell'attivo 1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo. 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca. 3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. 4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

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