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Decreto legislativo 385/1993

Art. 60 — Composizione

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/60parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 60. Composizione 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.

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