Decreto legislativo 385/1993
Art. 52 — Comunicazioni del collegio sindacale
Art. 52. Comunicazioni del collegio sindacale 1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarita' nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita' sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia. 2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
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- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 211, comma 1) la modifica dell'art. 52.
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