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Decreto legislativo 385/1993

Art. 28 — Norme applicabili

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/28parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 28. Norme applicabili 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice civile.

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