Decreto legislativo 385/1993
Art. 140 — Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancar…
Art. 140. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari. 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 385/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.