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Decreto legislativo 385/1993

Art. 137 — Mendacio e falso interno bancario

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/137parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 137. Mendacio e falso interno bancario 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonche' i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

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