Decreto legislativo 385/1993
Art. 131 — Abusiva attivita' bancaria
Art. 131. Abusiva attivita' bancaria 1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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