Decreto legislativo 385/1993
Art. 126 — Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente
Art. 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente 1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullita', le seguenti indicazioni: a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche' le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e' dovuto dal consumatore; c) le modalita' di recesso dal contratto.
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