Decreto legislativo 385/1993
Art. 123 — Pubblicita'
Art. 123. Pubblicita' 1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicita' e', in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validita'. 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico.
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