Decreto legislativo 385/1993
Art. 115 — Ambito di applicazione
Art. 115. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. 2. Il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
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