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Decreto legislativo 385/1993

Art. 106 — Elenco generale

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/106parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 106. Elenco generale 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.

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