Decreto legislativo 385/1993
Art. 104 — Competenze giurisdizionali
Art. 104. Competenze giurisdizionali 1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. 2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle societa' del gruppo e' competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
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