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Decreto legislativo 29/1993

Art. 69 — Tentativo di conciliazione delle controversie individuali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/69parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 69. Tentativo di conciliazione delle controversie individuali 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente alla amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute, comunque, a convocare il dipendente, che potra' essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. 2. La mancata convocazione nel termine di venti giorni dall'invio della richiesta equivale alla mancata conciliazione. 3. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale puo' essere dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 4. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione.

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