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Decreto legislativo 29/1993

Art. 66 — Interventi correttivi del costo del personale

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/66parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 66. Interventi correttivi del costo del personale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. 3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata. Nota all'art. 66: - Si riporta il testo dell'art. 11- ter, comma 7, della legge n. 468/1978 per il cui riferimento si veda in nota all'art. 52: "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenza definitiva di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

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