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Decreto legislativo 29/1993

Art. 62 — Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o societa' private

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/62parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 62. Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o societa' private 1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' pri- vate per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. Nota all'art. 62: - Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile: "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente e' obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Con l'intervento (delle associazioni professionali) alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".

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